Con sentenza n° 20829 del 21/08/2018 la Terza Sezione della Cassazione civile ha stabilito che il risarcimento del danno causato da errore del medico deve esser diminuito se il danneggiato risultava affetto da una patologia pregressa.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da una Asl avverso la sentenza con cui i giudici di merito avevano fissato un risarcimento integrale del danno subìto da un minore, nato da un parto in cui vi erano stati degli errori dei medici, dipendenti dell’azienda ricorrente.
In corso di causa era risultato che fin dalla nascita, il bambino era affetto da una patologia cerebrale, in realtà non ascrivibile alla condotta umana ma aggravata dai medici, la cui condotta colposa, secondo la Corte d’appello, aveva avuto un’influenza causale concorrente con lo stato patologico del neonato pari alla misura del 50% nella causazione dell’evento.
Come già chiarito in passato in alcune pronunce dei giudici di legittimità, la Cassazione ha ribadito che, quando un precedente stato morboso del danneggiato è considerato come antecedente privo di interdipendenza funzionale con la condotta del sanitario, ma è dotato di efficacia concausale nella determinazione complessiva della situazione patologica riscontrata, esso non rileva sul piano del rapporto causale tra la condotta colposa e l’evento dannoso, bensì interessa unicamente nella valutazione equitativa del danno.
Pertanto, all’esito dell’accertamento del rapporto di causalità tra la condotta colposa del medico e l’evento dannoso, la valutazione della malattia pregressa del danneggiato serve a limitare il calcolo dell’ammontare dovuto dal soggetto danneggiante, a causa del differente momento della delimitazione dell’ambito del danno risarcibile e della determinazione del risarcimento.
Per tali ragioni, l’autonoma fase della determinazione del quantum dovuto, non riguarda propriamente il piano della c.d. causalità equitativo-proporzionale, ma quello dei criteri di delimitazione dell’ambito del danno risarcibile, secondo l’interpretazione dell’art. 1223 cc.
In effetti, tale norma, da tempo ormai viene riferita non solo alle conseguenze del danno evento derivanti in via immediata e diretta, ma anche in via mediata ed indiretta, ricorrendo al criterio della regolarità causale e considerando come risarcibili quei danni che rientrano nella categoria delle conseguenze ordinarie del fatto.
Secondo la Cassazione, l’art. 1223 c.c. non indica una regola in tema di nesso di causalità, ma contempla un mero criterio di delimitazione dell’ambito del danno risarcibile causalmente ascritto alla condotta colposa del danneggiante. In conclusione, l’esistenza di una situazione patologica pregressa del minore, non imputabile alla condotta colposa dei medici, comporterà una riduzione del risarcimento del danno mediante valutazione equitativa ex art. 1226 del codice civile.
Spetterà alla Corte di merito fissare l’idoneo criterio di valutazione equitativa del danno, considerando tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto di tutti gli aspetti e dandone una congrua motivazione.