Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19427/2021, depositata l’8 luglio 2021, hanno stabilito che l’abrogazione delle tariffe forensi non ha travolto il procedimento per ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c. L’avvocato può, pertanto, continuare ad avvalersi del procedimento ingiuntivo emettendo parcella e nota spese basate sui parametri indicati dai DM giustizia, così come previsto dalla legge professionale.