Con ordinanza n. 222, depositata l’8 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è soggetto all’IRAP l’avvocato che abbia un unico dipendente e si avvalga di collaboratori esterni solo per l’attività di sostituto d’udienza o domiciliazioni. Tali elementi, infatti, non integrano il requisito dell’autonoma organizzazione, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.