La Camera Civile e l’equo compenso

La Legge Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha disciplinato l’istituto dell’equo compenso, prevedendo la nullità di tutte le clausole presenti nei contratti stipulati tra l’Avvocato ed il cliente cd. forte che prevedono un compenso non equo (con presunzione iuris tantum) e la nullità di una preordinata lista di clausole (con presunzione iuris et de iure). Il corrispettivo predeterminato nella pattuizione, per essere equo, deve essere non solamente proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, ma deve esser altresì conforme ai Parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma VI, della L. n. 247/2012.

Ebbene, è possibile ipotizzare che, nel corso del mandato, un Avvocato possa contestare la nullità della clausola pattizia che ha dovuto sottoscrivere? Scenario impensabile. Come avvenuto per la subfornitura.

L’Unione Nazionale delle Camere Civili ha quindi deciso di assumersi tale compito, segnalando eventuali violazioni della norma davanti ai Consigli dell’Ordine ed alle istituzioni garanti all’uopo preposte.

In tale quadro la Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta invita i Colleghi a segnalare eventuali proposte contrattuali in palese violazione della norma sull’equo compenso, meglio se trasmettendo una copia del contratto loro proposto. Provvederà poi la camera Civile, senza riferire il nominativo del Collega segnalatore, ad adoperarsi affinché venga garantita la legalità nonchè il decoro della nostra professione..